Licenziamento verbale: inefficacia, diritto alla reintegra ed inapplicabilità del termine di decadenza per l’impugnazione.

La legge stabilisce che il licenziamento deve essere intimato in forma scritta altrimenti è inefficace; ciò vuol dire che il licenziamento orale del dipendente non produce alcun effetto ed è considerato inesistente, come mai avvenuto. Ne deriva la continuazione del rapporto di lavoro senza alcuna interruzione e l’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione fino alla riammissione effettiva in servizio.

Per esempio, il datore di lavoro che manda via il dipendente ordinandogli di non andare più a lavorare presso l’azienda, non pone in essere un licenziamento efficace; è sempre necessaria la forma scritta (come una lettera inviata tramite raccomandata a/r).

Leggi l’articolo completo sul sito IlParmense.Net

Categorie: Articoli

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Contatti
close slider

Contatti
e-mail: avvalfieri.elena@libero.it
pec: elena.alfieri@legalmail.it
tel./fax: +39.0521.236982
cell.: +39.338.5918710

Visit Us On Linkedin